Ogni installazione di telecamere di videosorveglianza, che avvenga in luoghi, aperti o chiusi, frequentati dal pubblico (strade, piazze, negozi, centri commerciali, uffici, aziende) è disciplinata da regolamenti e provvedimenti ai quali è bene attenersi se non si vuole ledere il diritto alla privacy dei cittadini e incorrere in sanzioni penali.
La disciplina attuale italiana, per quanto riguarda la videosorveglianza, fa riferimento al Provvedimento del Garante della Privacy del 2010 e al General Data Protection Regulation.
Le nuove e dettagliate disposizioni in materia di privacy, adottate di recente sulla scorta della Legge Italiana e del Regolamento europeo, hanno un notevole impatto sull’installazione e sulla gestione dei sistemi di videosorveglianza. Essendo richieste rigorose e certificate competenze, risulta importante rivolgersi a tecnici abilitati e specializzati. Bisogna insomma potersi fidare tanto della professionalità quanto dell’onestà dei professionisti a cui ci si rivolge.
Videosorveglianza e negozi: le disposizioni per le attività commerciali
Per i piccoli esercizi commerciali, l’area inquadrata dalla telecamera d’ingresso al locale può riprendere al massimo fino all’area sul marciapiede in prossimità dell’ingresso. Questo è richiesto al fine di non riprendere indistintamente altre porzioni di strada rendendo identificabili i passanti. È obbligatorio inoltre apporre il ben noto cartello che informa il pubblico del fatto che l’area in cui ci si trova è in effetti videosorvegliata.
Tale segnaletica, infatti, equivale a un’informativa breve sulla privacy e il cartello va posto prima che si entri all’interno della zona soggetta a riprese video. Al fine di evitare segnalazioni al Garante e sanzioni penali, il cartello deve essere posto anteriormente all’accesso alle aree videosorvegliate e mediante supporto collocato all’esterno del raggio d’azione delle telecamere. Deve risultare inoltre ben visibile in ogni condizione.
Privacy, videosorveglianza e luoghi di lavoro
Le riprese nei luoghi di lavoro devono rispettare anche quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970), successivamente integrato dal Jobs Act (D. Lgs. 151 del 14 settembre 2015).
In particolare si fa riferimento alla necessità che le riprese siano finalizzate a esigenze organizzativo-produttive, alla sicurezza sul lavoro oppure alla tutela del patrimonio esistente nel luogo specifico (in taluni casi vi è il rischio che per rispettare le suddette necessità si inquadrino abitualmente i dipendenti dell’attività stessa). Le immagini raccolte non possono essere utilizzate per finalità diverse, né diffuse o comunicate a terzi (ad eccezione delle Forze dell’Ordine o eventuali esigenze da parte delle autorità giudiziarie).
Il datore di lavoro non solo deve informare i dipendenti sul trattamento delle immagini (come previsto dal GDPR) e ottenere il consenso degli stessi, ma deve anche stipulare un accordo con i rappresentanti sindacali oppure, in caso di assenza del Sindacato/ mancato raggiungimento accordo, deve richiedere esplicita autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Sorveglianza video nei condomini
Per quanto riguarda le aree condominiali, in riferimento alla videosorveglianza e alla privacy degli spazi e dei condomini è importante ricordare che:
- si aggiunge al contesto normativo la Legge sulla Riforma del Condominio (11 dicembre 2012, n. 220);
- l’installazione delle telecamere va approvata con la maggioranza dell’assemblea condominiale;
- si possono riprendere solo ed esclusivamente aree comuni (es. androni/portone/pianerottolo) e non aree private (es. ingressi privati appartamenti o esercizi commerciali);
Inoltre:
- l’obiettivo può solo essere quello di tutelare beni e persone, e non il controllo dei comportamenti altrui (resta dunque vietato l’utilizzo di telecamere condominiali per monitorare, con finalità punitive, i comportamenti di qualche residente).
- l’affidamento delle attività all’impresa esecutrice è a carico dell’Amministratore del condominio, il quale deve anche occuparsi dell’affissione dei cartelli informativi.
La videosorveglianza nelle abitazioni private
Nel caso del proprio appartamento o, in generale, delle abitazioni private, bisogna tenere presenti queste informazioni sulla privacy e sulla sorveglianza video:
- unica finalità di sorveglianza della propria abitazione;
- non vi è la necessità di richiedere autorizzazioni o di apporre cartelli informativi;
- si devono comunque rispettare le direttive del Garante nel rispetto della privacy altrui, quali ad esempio il divieto di riprendere aree comuni o non di propria pertinenza;
- al contrario, si incorre nel reato di “interferenza illecita nella vita privata”, si rischiano sanzioni di risarcimento economico ai soggetti lesi, o addirittura la reclusione fino a quattro anni;
- per collaboratori domestici regolarmente assunti, è necessario chiedere agli stessi il consenso al trattamento delle immagini.
Le normative per la videosorveglianza con telecamere intelligenti
Normativa a parte è rappresentata da quella prevista per le cosiddette telecamere intelligenti, in grado di analizzare, rilevare e identificare caratteristiche e comportamenti dei soggetti e delle cose riprese (es. riconoscimento facciale, ad inseguimento traiettoria, o con possibilità di riconoscere suoni e rumori).
Per questo tipo di apparecchiature tecnologicamente più avanzate, fermo restando la validità degli adempimenti previsti dal Provvedimento del Garante della Privacy del 2010, esiste l’obbligo per il titolare del trattamento delle immagini (es. gestore dell’attività commerciale), della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (D.P.I.A. – Data Protection Impact Assessment), ai sensi dell’art. 35 del GDPR. Si effettua in questi casi una valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si intende effettuare.
Nella pratica, vengono trattati solo i dati necessari e, qualora dall’analisi risultasse rischio elevato per gli utenti, c’è l’obbligo di interpello preventivo al Garante della Privacy che indicherà ulteriori misure da adottare per ridurre i rischi (vi è addirittura la possibilità che il trattamento dei dati mediante telecamere intelligenti venga vietato).
La privacy in caso di telecamere termiche
Medesimi adempimenti privacy valgono per le telecamere termiche (dette anche termocamere o telecamere termografiche). Si tratta di dispositivi che, attraverso la rilevazione delle temperature dei corpi, che avviene grazie alla misurazione della radiazione infrarossa emessa dagli stessi, sono in grado di fornire informazioni al buio o in presenza di condizioni ambientali difficili, come fumo o nebbia. Ad oggi, grazie alla capacità di rilevare la temperatura corporea a distanza, le termocamere sono sempre più diffuse a supporto dell’emergenza COVID-19.
Per quanto tempo è possibile conservare le registrazioni da videosorveglianza?
Per chiudere il discorso è importante tenere presenti i tempi di conservazione e archiviazione delle registrazioni di videosorveglianza:
- Il Provvedimento prevede 24 ore estendibili a 48 nel caso generale;
- Sette giorni sono previsti per Istituti Bancari e simili;
- In caso di necessità di un prolungamento, si deve sempre interpellare il Garante della Privacy;
- Per la videosorveglianza privata, a uso domestico, non vi sono limiti ai tempi di conservazione delle immagini registrate.